“Il bambino plusdotato, rispetto ai pari, mostra o ha le risorse per mostrare, un’abilità sorprendente in un determinato momento e in specifiche aree, considerate di rilievo nella propria cultura di appartenenza” (Keating, 2009; Sternberg, 2011; Pfeiffer, 2012).
Più semplicemente, è un bambino che si distingue dai pari per un potenziale superiore, manifestato in alcune specifiche aree e in momenti diversi, anticipati, rispetto al target di sviluppo. Tuttavia, il potenziale da solo non basta, è come una pianta che se non annaffiata ed esposta al sole, non darà mai i suoi frutti. Per far emergere le sue capacità e risorse, il bambino deve essere correttamente supportato e gli vanno offerte le giuste opportunità. La mancanza di questi elementi, nei casi più estremi, può condurre ad una perdita del potenziale o, più frequentemente, ad un appiattimento, ad atteggiamenti di rinuncia, con conseguente riduzione delle abilità.
Gli studenti plusdotati, infatti, sono bambine e bambini dalle caratteristiche molto particolari che, per quanto assurdo possa sembrare, rischiano di manifestare un forte disagio quando inseriti nel percorso scolastico. Essere molto intelligenti, nel loro caso, non coincide necessariamente con l’essere ben inseriti a scuola.
Per questo ho lavorato a una proposta di legge regionale sul tema “alunni con alto potenziale cognitivo (APC) o plusdotazione” tenendo conto dell’autonomia degli istituti scolastici, della normativa nazionale intervenuta in materia di istruzione, nonché dei criteri del riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni nella materia dell’istruzione individuati dalla giurisprudenza costituzionale. La proposta di legge arriverà in VI commissione mercoledì 13 luglio e inizierà l’esame per il suo miglioramento e valutazione da parte della politica e degli esperti, delle associazioni di genitori e insegnanti, delle scuole.
Ma vediamo più approfonditamente la mia proposta di legge sulle plusdotazioni.
Considerato che la l.r. 28/2007 già promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio ed all’apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia, si possono far rientrare in tale ambito anche interventi a favore degli allievi con plusdotazione intellettiva, integrando le disposizioni della medesima legge.
L’articolo 1 della proposta di legge in questione introduce una modifica all’articolo 2, comma 2, lettera f) della nostra legge regionale in tema di istruzione e diritto allo studio. Si è scelto di sostituire la vigente formulazione con un elenco che espliciti chiaramente quali siano le “necessità educative speciali” per le quali possono essere realizzati progetti mirati al sostegno didattico ed educativo, vale a dire disabilità, disturbi specifici di apprendimento, bisogni educativi speciali e bisogni degli alunni a cui siano riconosciute plusdotazioni.
L’articolo 2 prevede due modifiche all’articolo 4 della l.r. 28/2007: la prima riguarda la lettera b) del comma 1 in coerenza con quanto introdotto nell’articolo 1 della PDL. Inoltre, si è voluto inserire il richiamo, ritenuto molto rilevante, alla “piena integrazione scolastica” tra le finalità delle azioni che possono essere messe in campo. La seconda modifica riguarda la lettera g) del medesimo comma 1: tra gli interventi oggetto della legge figurano le “azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa, quali facilitazioni per l’utilizzo a fini didattici e formativi delle strutture (…) presenti sul territorio, realizzazione di progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali come strumento di facilitazione dell’apprendimento, (…)”. Si è voluto introdurre, accanto alla succitata “facilitazione dell’apprendimento”, anche il riferimento alla valorizzazione del potenziale, del talento e della plusdotazione.
L’articolo 3 prevede modifiche all’articolo 12 della legge regionale 28/2007 che riguarda gli assegni di studio. La lettera b) del comma 5 è sostituita dalla seguente: “b) l’importo dell’assegno di studio per fascia di reddito e ordine di scuola, differenziato in base a situazioni certificate di bisogni educativi speciali e plusdotazioni e alla condizione di marginalità e svantaggio del comune di residenza”.
L’articolo 4 introduce diverse modifiche all’articolo 15 della legge regionale 28/2007, che riguarda gli interventi per l’integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali.
Innanzitutto, in coerenza con lo spirito della proposta, viene modificata la rubrica dell’articolo nel seguente modo: “(Interventi a favore degli alunni disabili, con Disturbi Specifici di Apprendimento, con Bisogni Educativi Speciali e con plusdotazioni)”. Il comma 1 dell’articolo 15 viene, poi, riformulato in uniformità terminologica con quanto introdotto nell’articolo 1 della PDL e si inserisce anche il riferimento alla “piena inclusione scolastica”. Il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 28/2007 è sostituito con una nuova scrittura che pone l’accento sulla necessità di promuovere “un’offerta formativa qualificata”, nonchè “una progettualità inclusiva”. Il comma 3 è riscritto esplicitando cosa si intenda per “alunni con esigenze educative speciali”, sempre in coerenza con lo spirito della proposta di legge. Analogamente a quanto previsto dal Friuli Venezia Giulia nella l.r. 13/2018, si è poi ritenuto di introdurre, dopo il comma 6 dell’articolo 15 della l.r. 28/2007, un nuovo comma volto a promuovere specifici interventi dedicati proprio agli alunni plusdotati. Tale nuovo comma prevede che: “La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e al fine di ridurre la dispersione scolastica degli alunni a cui sono riconosciute plusdotazioni, sostiene l’implementazione di appositi interventi a loro dedicati, quali sportelli di ascolto o incontri formativi per i genitori, acquisto di idonei strumenti didattici informatici di supporto e interventi aggiuntivi di potenziamento scolastico da parte di docenti con competenze specifiche. La Regione promuove, altresì, apposite campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema della plusdotazione.”.
Infine, il comma 7 dell’articolo 15 è così riformulato: “7. La Regione, con proprio provvedimento amministrativo, provvede ad individuare le tipologie di situazioni di disagio, di disturbi specifici di apprendimento di bisogni educativi speciali e di plusdotazioni per le quali possono essere previsti progetti educativi speciali, nonché a definire criteri e modalità per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.”. La formulazione proposta evidenzia, ancora una volta, la plusdotazione cognitiva come tipologia a sé stante, per darne rilievo autonomo. È sicuramente vero che attualmente – dopo la nota Miur del 3 aprile 2019 – le scuole considerano gli allievi con plusdotazioni nell’ambito dei BES (in modo che essi abbiano piani di studio personalizzati), tuttavia si tratta di una prassi in attesa di un riconoscimento normativo a livello nazionale. La plusdotazione è, infatti, una condizione differente rispetto a quella di chi ha difficoltà di apprendimento. Inoltre, detta proposta di riformulazione risulta coerente con quanto già espresso negli articoli precedenti, in cui è stata adottata la terminologia “riconosciute plusdotazioni” analogamente a quanto disposto anche nella succitata l.r. 13/2018 del Friuli Venezia Giulia. Tale nuova formulazione, infine, prevede che il provvedimento amministrativo della Regione non si limiti a individuare le tipologie di situazioni di disagio, di disturbi, di bisogni e di plusdotazioni, ma definisca anche i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi previsti.
L’articolo 5 introduce una modifica all’articolo 21 della legge regionale 28/2007, in conformità con quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera g) della stessa legge.
L’articolo 6 introduce una modifica all’articolo 26 della legge regionale 28/2007, che riguarda la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa
La modifica dell’articolo 7 si muove in coerenza con quanto già espresso negli articoli precedenti, in particolare con la nuova formulazione proposta del comma 7 dell’articolo 15 della l.r. 28/2007.
L’articolo 8 della PDL è la disposizione che modifica la norma finanziaria (articolo 37) della legge regionale 28/2007 e prevede che alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’articolo 15, comma 6 bis 8 articolo che riguarda gli interventi per l’integrazione scolastica) – quantificati in euro 250.000,00 per l’anno 2022 e in euro 500.000,00 per ciascuno degli anni del biennio successivo – si fa fronte con le risorse iscritte all’interno della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 07 (Diritto allo studio), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022- 2024.